STATUTO
DEL CENTRO ITALIANO DI DISCIPLINE ASTROLOGICHE
1.Costituzione
E’ istituita l’Associazione
culturale senza fini di lucro denominata CIDA, Centro Italiano di Discipline
Astrologiche. La sede legale è fissata presso il domicilio del Presidente in
carica.
2. Fini dell'Associazione
L’Associazione ha per fine la
qualificazione dell’Astrologia e lo scambio di esperienze tra studiosi
utilizzando i mezzi più idonei, tra i quali le Delegazioni, la Rivista e i
Gruppi di Studio. A tal fine s’impegna a svolgere attività editoriale in
qualità di società editrice per la pubblicazione di libri e giornali: fra
questi ultimi il trimestrale Linguaggio Astrale ed il bimestrale Sestile.
3. Patrimonio ed entrate
dell'Associazione
Il Patrimonio dell'Associazione è
costituito:
- dagli avanzi di
gestione;
Le entrate dell'Associazione sono
costituite:
- dai versamenti effettuati da tutti coloro che
aderiscono all'Associazione;
- dagli introiti
realizzati nello svolgimento della sua attività ed in particolare da quelli
derivanti dalla partecipazione ai corsi, ai seminari ed alle manifestazioni in
genere promosse dall'Associazione;
- dai contributi
di qualsiasi natura corrisposti dai soci, da persone fisiche, da enti pubblici
e privati per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, esercitate in
conformità con gli scopi istituzionali.
La
quota annua di adesione (quota-base) è fissata dal C.D su proposta del
Tesoriere.
4. Organi del Cida
Gli organi del CIDA sono:
a. il Consiglio Direttivo
b. l’Assemblea dei Soci.
c. il Presidente
5. I Soci
Fanno parte dell'Associazione:
a. Soci Ordinari;
b. Soci Benemeriti, che versano volontariamente una quota
annua pari ad almeno cinque volte la
quota di Adesione (quota-base);
c. Soci Collettivi, qualifica riservata alle Società, alle
Istituzioni, con gli stessi diritti e modalità d’iscrizione per i soci
ordinari.
L'adesione all'Associazione
comporta per il Socio maggiore d'età il diritto di voto nell'Assemblea nonché
la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione
comporta per ogni Socio il pagamento di una quota annuale da versare entro il
31 dicembre di ogni anno.
I Soci del CIDA decadono per infrazione all’art.6.
6. Decadenza dalla qualifica di
socio
La decadenza dalla qualifica di
socio avviene nei seguenti casi:
a. per infrazione
al Codice Etico;
b. per abuso del titolo di Socio o Membro CIDA a scopo di
lucro o per fini personali senza autorizzazione scritta del C.D.
c. per azioni pubbliche tese a screditare il CIDA e i suoi
rappresentanti;
d. automaticamente, per morosità superiore a nove mesi.
e. per violazione delle norme dello Statuto.
f. qualora lo stesso impedisca ai Consiglieri di
esercitare i loro compiti statutari.
7. L'Assemblea
L'Assemblea dei Soci è l'organo
sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea:
-
delinea
gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva il rendiconto economico e finanziario;
-
nomina
due componenti del Collegio dei Probiviri;
-
provvede
alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo tramite consultazione scritta da
svolgersi sotto forma di votazioni regolate dall'art. 8.
Possono intervenire all'Assemblea
tutti Soci dell'Associazione che risultano iscritti nel libro dei Soci, ma
hanno diritto di voto solo quelli in regola con il versamento della quota
associativa.
L’Assemblea generale viene
convocata dal Presidente almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via
straordinaria, motu proprio dal
Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno il
30% dei Soci in regola.
L'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
La comunicazione dovrà essere
effettuata mediante comunicazione diretta a ciascun Socio almeno 15 giorni
prima di quella fissata per l'adunanza, mediante la pubblicazione sui periodici
informativi dell'Associazione.
Nella comunicazione debbono essere
indicati il giorno, il luogo, l'ora di adunanza, nonché gli argomenti da
trattare, ed eventualmente il giorno e l'ora della seconda convocazione
espressamente ammessa e prevista, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la
prima.
I soci possono farsi rappresentare
da altro socio, tramite delega scritta.
Ogni socio ha diritto ad un voto
ai sensi di quanto disposto dall'art. 2538 secondo comma del Codice Civile.
L'Assemblea sia ordinaria che
straordinaria delibera in prima convocazione con le maggioranze previste per
legge per le associazioni riconosciute ed in seconda convocazione delibera con
la maggioranza dei presenti.
L'Assemblea è presieduta dal
Presidente dell'Associazione; in mancanza di questi, il Presidente viene
designato dall'assemblea.
Il Segretario dell'Assemblea è il
Segretario dell'Associazione, ed in mancanza di questi viene nominato
dall'Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea
risultano dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Elezioni del Consiglio
Direttivo
L'elezione del Consiglio Direttivo viene fatta dai Soci tramite votazioni.
Le norme di votazione sono
stabilite dal Consiglio Direttivo
Il segretario curerà l’inoltro
delle schede, da effettuare tramite lettera semplice, o inclusione nella
Rivista.
Il rinnovo delle cariche sociali
si effettua ogni tre anni.
Gruppi di almeno 10 soci possono
segnalare candidati idonei, con anticipo di almeno tre mesi sulla data delle
votazioni.
Le schede saranno inviate ai soci
in tempo utile. Le Elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei
votanti.
Risulteranno eletti i consiglieri
ai quali verrà attribuito il maggior numero di voti. In caso di parità prevarrà
il Consigliere più anziano come socio.
9. Consiglio Direttivo (C.D.)
Il Consiglio Direttivo è composto
da un numero variabile di soci stabilito dal Consiglio uscente; il nuovo
Consiglio può cooptare altri consiglieri, scelti fra i Soci, il cui numero
viene stabilito nella prima riunione. Almeno 3/4 dei soci eletti devono essere
Membri del CIDA e solo ad essi sono riservate le cariche di Presidente, Vice
Presidente e Segretario.
Il Consiglio Direttivo viene
convocato dal Presidente almeno due volte l’anno. In caso di decadenza o
dimissioni di uno o più consiglieri entreranno nel Consiglio i candidati primi
nella lista dei non eletti, con pari qualifica. In mancanza di questi il
Consiglio decide per chiamata i nuovi membri del Consiglio.
In caso di dimissioni
contemporanee di oltre la metà del Consiglio si indicono nuove elezioni.
Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono valide solo se è presente il Presidente o almeno un
Vicepresidente e il 60% almeno dei consiglieri in carica, in proprio o per
delega.
Le decisioni del Consiglio
Direttivo sono valide se prese a maggioranza semplice dei presenti, in proprio
o per delega.
I voti vengono espressi per alzata
di mano. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente. Il
Consiglio Direttivo neoeletto provvede alla nomina o alla conferma dei delegati
Provinciali, Regionali o dei Coordinatori dei Gruppi di Studio.
Le dimissioni da qualsiasi carica
hanno effetto dalla data postale di spedizione.
Il
CIDA s’impegna a utilizzare strumenti idonei (questionari, assemblee, forum)
per valutare e realizzare le richieste avanzate di Soci.
10. Il Presidente
Il Presidente viene eletto dal
C.D. a maggioranza semplice e rappresenta legalmente il CIDA per la durata del
suo mandato. I Vice Presidenti, nominati dal C.D. su proposta del Presidente,
sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento con priorità
al Vice Presidente con maggiore anzianità di iscrizione.
Al Presidente dell'Associazione
spetta la rappresentanza dell'Associazione rispetto ai terzi ed in giudizio per
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, così come il
relativo potere di firma.
Al Presidente dell'Associazione,
sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al
quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, spetta
l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità
ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria
amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio
Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l'Assemblea
ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni,
sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica
l'osservanza dello Statuto.
11. Il Segretario
Il Segretario, nominato dal
Consiglio Direttivo è tenuto a sottoporre al C.D. medesimo il verbale delle
riunioni precedenti, a segnalare la corrispondenza ricevuta, a provvedere alla
spedizione della rivista, a controllare la regolarità del tesseramento, a
inviare le convocazioni di riunione del C.D., a gestire la corrispondenza con i
soci, a conservare copia delle delibere sociali, e darne esecuzione, oltre allo
svolgimento delle altre mansioni connesse alla carica.
12. Tesoriere
Il Tesoriere, nominato dal C.D. è
tenuto ad aprire un conto speciale e a tenere un registro per i rendiconti
finanziari. E’ tenuto ad aggiornare il C.D. su tutte le questioni di natura
finanziaria che possono riguardare il CIDA. Solo il Tesoriere può emettere
ordini di pagamento. Salvo casi di comprovata necessità ogni anno egli è tenuto
a presentare al C.D. il Bilancio Preventivo e Consuntivo, che viene sottoposto
all'approvazione dell'Assemblea.
Allo scopo di predisporre una
regolare ed ordinata contabilità necessaria alla redazione del bilancio, il
Tesoriere dovrà avere accesso a tutta la documentazione contabile delle Entrate
e delle Uscite dell'Associazione, nonché delle informazioni necessarie allo
svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
In caso d’impedimento del
Tesoriere le decisioni finanziarie inerenti atti di straordinaria
amministrazione vanno demandate al C.D.
13. Il Rendiconto economico e
finanziario
L'esercizio sociale si chiude al
31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il
Tesoriere ha l'obbligo di redigere il rendiconto economico e finanziario,
nonché il preventivo che dovrà presentare all'Assemblea per l'approvazione
entro il 30 giugno.
Il bilancio ed il rendiconto
dovranno essere trascritti nel libro dei verbali e delle delibere del Consiglio
direttivo, affinché i Soci possano prenderne visione.
14. Avanzi di gestione
Gli avanzi di gestione vengono
utilizzati secondo le modalità decise dal Presidente, dopo aver sentito il
C.D., per tutte le attività attinenti allo scopo associativo.
Durante la vita dell'associazione,
è fatto divieto di distribuire gli utili e gli avanzi di gestione anche in modo
indiretto, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per
legge.
15. Delegazioni.
Il C.D. nomina in sede regionale o
locale dei Delegati che rappresentano il CIDA. Tali cariche sono triennali, si
rinnovano al nuovo insediamento del C.D. e possono essere revocate su delibera.
I delegati gestiscono in modo autonomo gli eventuali fondi locali, nel rispetto
del Codice Etico e con responsabilità legale e amministrativa. Il C.D. può
esercitare periodici controlli.
16. Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è
composto da due membri eletti dall’Assemblea e uno nominato dal C.D. Essi
intervengono su richiesta del C.D. in caso di contenzioso che richieda
arbitrato o per funzioni consultive. La decisione dei Probiviri per atti
finanziari di straordinaria amministrazione va comunicata al Presidente entro e
non oltre 30gg. dalla richiesta. La decisione del Collegio dei Probiviri va
presa a maggioranza ed è vincolante in caso di arbitrato. I membri dimissionari
sono sostituiti dai primi non eletti.
Il Collegio dei Probiviri ha
facoltà di eseguire controlli contabili.
17. Incompatibilità
Consiglieri e Delegati non possono
assumere cariche direttive in altre associazioni di natura astrologica in
Italia, salvo parere favorevole del Consiglio Direttivo.
18. Gruppi di Studio
Per meglio coordinare i risultati
delle ricerche su argomenti specifici, il C.D. può dare mandato ai Membri del
CIDA di fungere da coordinatori di Gruppi di Studio. Ad essi potranno far capo
direttamente i soci per gli argomenti trattati.
I Coordinatori sono tenuti ad
utilizzare prioritariamente la rivista dell’Associazione per pubblicazioni,
comunicazioni, resoconti periodici dell’attività.
19.
Albo privato degli astrologi professionali
In seno
all’Associazione il 15 dicembre 1989 è stato istituito un Albo per i soci
qualificati culturalmente, denominato “ Albo privato CIDA degli astrologi
professionali”.
Per l’accesso
all’Albo occorre sostenere un esame al termine di un corso triennale istituito
presso le sedi CIDA.
La conduzione e
direzione del suddetto Albo è affidata all’Associazione attraverso un
presidente , un Segretario ed un Tesoriere che possono coincidere con quelli
del CIDA.
L’iscritto all’Albo
deve sottoscrivere un codice etico predisposto dall’Associazione e frequentare
periodicamente corsi di aggiornamento diretti alla formazione permanente
necessaria all’astrologo professionale.
Il domicilio
dell’Albo è eletto presso il Presidente dell’Albo.
20.Gratuità delle cariche
Nessuna delle cariche dà diritto a
remunerazione
21. Rivista
La rivista è L’organo ufficiale
dell’Associazione, attualmente è denominata “Linguaggio Astrale”. Il Direttore
della rivista è nominato dal C.D., è tenuto a pubblicarne tutte le
comunicazioni e ad osservare le norme di etica professionale dell’Ordine dei
Giornalisti, adeguandosi altresì alle possibilità finanziarie
dell’Associazione.
22. Modifiche allo Statuto
Le modifiche e le integrazioni al
presente Statuto vanno approvate a maggioranza di 2/3 dal C.D.
23. Soluzione delle controversie
Nei casi di dubbia interpretazione
dei precedenti articoli la soluzione della questione sarà demandata al Collegio
dei Probiviri.
24. Scioglimento e liquidazione
Nel caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea
stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori
stabilendone i poteri.
Il patrimonio dell'Associazione
dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di
pubblica utilità, salvo ogni altra destinazione disposta dalla legge.